Art. 11.
(Campagne informative).

      1. Il Ministero della salute promuove, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una campagna di informazione sulle patologie asbesto-correlate e sui diritti previsti dalla legislazione vigente per i lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto.
      2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2007.

 

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